STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 3 marzo 2020

 

 

OGGETTO: Procedura veloce per la cassa integrazione nelle zone colpite dal coronavirus.

 

 

Spettabile Azienda,

nei piani del Governo, il decreto che si sta mettendo a punto in queste ore, dovrebbe essere una vera e propria manovra “anti Coronavirus”. Probabilmente venerdì (ma non è escluso uno slittamento alla prossima settimana), e comunque dopo aver ottenuto il via libera del parlamento allo scostamento temporale dal saldo strutturale per 3,6 miliardi (aumento dello 0,2% del deficit 2020), il governo porterà in Consiglio dei Ministri un decreto a sostegno dei settori che sono stati travolti dall’emergenza.

 

Le tre linee d'intervento

Il decreto punterà su tre linee di intervento: rafforzamento degli ammortizzatori sociali in tutto il territorio nazionale (cassa integrazione in deroga per i settori colpiti), indennizzi per le attività economiche maggiormente penalizzate dall’emergenza e sostegno al servizio sanitario. Probabilmente in un altro provvedimento rientreranno le misure per accelerare gli investimenti pubblici e sbloccare i cantieri.

 

Procedura veloce per la cassa integrazione nelle zone interessate

Scattano la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale con procedura accelerata per aziende e lavoratori coperti da ammortizzatori sociali che operano nella zona rossa; la tutela accelerata può essere ottenuta anche se si trasforma la Cigs che è in corso.

Le imprese con unità produttive nella zona rossa, prive di tutele da ammortizzatori sociali, potranno richiedere la cassa in deroga.

Le maggiori tutele sono previste dall’articolo 9 per le aziende che operano nella zona rossa (dieci comuni lombardi e uno veneto) e che hanno una copertura di ammortizzatori con la Cigo oppure con l’assegno ordinario del Fondo integrativo salariale. Per queste imprese c’è una presunzione di causalità e quindi la consultazione sindacale è superata. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese.

I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020.

Poi ci sono le medesime aziende dell’articolo 9 che hanno in corso una Cigs. In questo caso possono richiedere la trasformazione in Cigo o in assegno ordinario (Fis).

Sempre rimanendo nella zona rossa ci sono le aziende (articolo 11 del decreto) che sono prive di una copertura degli ammortizzatori sociali, ad esempio, perché con un organico inferiore ai cinque dipendenti oppure perché appartenenti a un settore escluso. In tal caso si può presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori sono assicurati la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

L’articolo 13 del decreto si occupa delle aziende che lavorano fuori dalla zona rossa ma comunque nelle Regioni più colpite dal virus, ossia Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e per le quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

In questo caso è consentita la richiesta di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

 

Procedura per tutte le aziende

Tutti i trattamenti speciali riconosciuti in base alle norme contenute nel decreto non si computano nei limiti di durata delle prestazioni previste dal decreto legislativo 148/2015.

Fermo restando il quadro normativo straordinario tracciato dal provvedimento, le aziende, ovunque ubicate, potranno sempre valutare la possibilità di richiedere la Cigo o l’assegno ordinario in base alle causali previste dal decreto legislativo 148.

In particolare sembrano due le strade percorribili: sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori; mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato.

Quindi le aziende sul territorio nazionale coperte da ammortizzatori (Cigo) possono accedere al trattamento se hanno subito conseguenze significative nel volume delle commesse o di ricavi in genere per effetto del virus. Nessuna copertura se si decide a titolo cautelativo di chiudere l’unità produttiva senza un calo effettivo dell’attività.

Ovviamente le più penalizzate sono le aziende, soprattutto piccole, che lavorano in zone diverse da quelle interessate (ad esempio una piccola impresa che opera a Torino e che sta subendo un calo dell’attività per il virus) dall’emergenza ma che stanno comunque subendo gli effetti negativi del virus e che restano senza alcun ammortizzatore.

 

Riferimenti normativi

Art. 13 CIGO e assegno ordinario - Aziende con unità produttive in “zona rossa” e dipendenti residenti in “zona rossa” anche se addetti a unità produttive non in “zona rossa”: nessun accordo e nessun termine. Richiesta entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. I periodi non sono conteggiati nei 24 mesi massimi (30 per edilizia) nel quinquennio mobile, nei limiti delle 52 settimane nel biennio, né 1/3 delle ore lavorate autorizzabili per la CIGO, né nei limiti previsti per il FIS.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23.02.2020.
Art. 14 aziende già in CIGS: aziende in “zona rossa” che si trovino in CIGS, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di CIGO ex art. 13 per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.

Art. 15 CIG in deroga: aziende con unità produttive in “zona rossa” e dipendenti residenti in “zona rossa” anche se addetti a unità produttiva non in “zona rossa” per cui non sono disponibili ammortizzatori sociali, possono presentare domanda di CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per massimo 3 mesi a decorrere dal 23.02.2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Si applica a tutte le aziende del settore privato, compreso quello agricolo, esclusi i lavoratori domestici.

Art. 16 Indennità lavoratori autonomi: In favore di co.co.co, di titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei Comuni della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Art. 17 CIG in deroga Lombardia, Veneto, Emilia Romagna: aziende con unità produttive e dipendenti residenti in tali zone, anche se addetti a unità produttive ubicate in altre zone, per cui non si possono applicare ammortizzatori sociali, possono accedere alla CIG in deroga, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il D.L. 23.02.2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese. Ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Possono accedere tutte le aziende del settore privato, compreso quello agricolo, esclusi i lavoratori domestici.
Per le misure di cui agli artt. 15, 16 e 17, i trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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